Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma e' ridotto alla meta' e il contributo minimo di cui al secondo comma e' ridotto ad un terzo".

Testo vigente dal 18 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;290~art7 · fonte su Normattiva