Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

Testo vigente dal 18 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;290~art6 · fonte su Normattiva