All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti comma: "Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa".

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;424~art1 · fonte del testo