Art. 2
Le lettere f) ed 1) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti: "f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo". "1) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie".
Testo vigente dal 19 aprile 1968
