L'art. 17 e' cosi' modificato: Aggiungere alla lettera b) le seguenti parole: "ed obbligazioni o titoli emessi da istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento". Sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti: "c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Societa' per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;

  • e)assumere la rappresentanza di Enti e di Societa' di assicurazione". Aggiungere, in fine, i seguenti commi: "f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della societa' previo benestare degli organi di vigilanza;
  • g)partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonche' di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Societa'".

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707~art12 · fonte del testo