Art. 13
L'art. 18 e' cosi' modificato: Sostituire la lettera b) con la seguente: "b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'art. 17, lettera b), ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni". Aggiungere, in fine, i seguenti commi: "f) assumere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, servizi di cassa e di tesoreria, nonche' la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti;
- g)effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtu' di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418".
Testo vigente dal 19 agosto 1955
