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All'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;".
Testo in vigore dal 23 agosto 1991 al 9 ottobre 2010
