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All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto pero' riconducibili alle norme previste dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958".
Testo in vigore dal 23 agosto 1991 al 9 ottobre 2010
