La realizzazione dei programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge spetta agli istituti provinciali. I rapporti inerenti al trasferimento agli istituti autonomi case popolari non provinciali degli alloggi realizzati con i programmi di cui al comma precedente sono definiti dalla regione.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;258~art4 · fonte su Normattiva