Nell'ambito territoriale, determinato dalla regione ai sensi del precedente articolo 2, gli istituti autonomi case popolari non provinciali hanno competenza esclusiva e subentrano in tutti i rapporti concernenti gli immobili di proprieta' o comunque gia' consegnati allo istituto provinciale. I rapporti tra gli istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti dalla regione nel termine di tre mesi.
Testo vigente dal 18 maggio 1976
