Nell'ambito territoriale, determinato dalla regione ai sensi del precedente articolo 2, gli istituti autonomi case popolari non provinciali hanno competenza esclusiva e subentrano in tutti i rapporti concernenti gli immobili di proprieta' o comunque gia' consegnati allo istituto provinciale. I rapporti tra gli istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti dalla regione nel termine di tre mesi.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;258~art3 · fonte su Normattiva