1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: "annessa al presente decreto" e' aggiunto il seguente periodo: "Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa puo' essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purche' sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata".

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109~art12 · fonte su Normattiva