1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' inserito il seguente: "Art. 211-bis. - (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1. - Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attivita' di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attivita' di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalita', al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformita' ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresi' a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso".

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109~art24 · fonte su Normattiva