1. All'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale";
  • b)il quarto comma e' abrogato.

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109~art23 · fonte su Normattiva