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I proprietari di fabbricati di civile abitazione, che sia necessario espropriare per l'attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facolta' di chiedere, entro tre mesi dalla data del decreto di esproprio, in luogo della indennita' di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1970 al 1 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art21 · fonte su Normattiva