L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge e' assunto a carico dello Stato. La spesa relativa fara' carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, gia' elevato a lire 2.000 milioni dall'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 3.000 milioni dall'articolo 39 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e che e' ulteriormente elevato a lire 3.700 milioni. L'ulteriore spesa di lire 700 milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1969.
Testo vigente dal 16 febbraio 1970
