Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' elevato a lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi predetti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 febbraio 1970
