Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' cosi' modificato: "La commissione esprime le proprie determinazioni entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia".
Testo vigente dal 16 agosto 1984
