Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812

Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812

L'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, di seguito denominato «decreto legislativo n. 812 del 1948», e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. E' istituito l'Ordine della "Stella d'Italia" quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri, hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia». L'articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Il presidente dell'Ordine della "Stella d'Italia" e' il Presidente della Repubblica». L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. E' istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attivita' di alto valore umanitario all'estero. 2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di revoca nonche' le caratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia"». Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e' sostituito dal seguente: «L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri». Il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e' sostituito dal seguente: «L'Ordine della "Stella d'Italia" e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5». L'articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. Alle spese relative all'Ordine della "Stella d'Italia" per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri». Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del 1948 sono aggiunti i seguenti: «Art. 9-bis. - 1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana", conformi ai modelli precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello definito dall'articolo 3, e' consentito senza alcuna limitazione. Art. 9-ter. - 1. Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca e' pronunziata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5. 2. La proposta di revoca dell'onorificenza e' comunicata all'interessato affinche', entro il termine di decadenza di trenta giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio di cui all'articolo 5, che esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni». Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948, le parole: «Ordine della "Stella della solidarieta' italiana"» sono sostituite dalle seguenti: «Ordine della "Stella d'Italia"».

Testo vigente dal 1 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;13~art1 · fonte su Normattiva