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((Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti e' destinato a biglietti fino a lire 6.000 nette: corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il quattro per cento; corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 6.000 nette, l'otto per cento; corrispettivi da L. 6.001 nette fino a L. 13.000 nette, il quindici per cento; corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il venti per cento; corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il venticinque per cento; corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il cinquanta per cento. Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 6.000 nette deve corrispondere almeno al venti per cento dei posti disponibili)). Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti e fissato fino a L. 3.150 nette, l'imposta per i primi mille biglietti e' dovuta nella misura dell'1 per cento.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1982 al 3 ottobre 1987
