Il primo comma dell'articolo 32 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e' sostituito dal seguente: "Per riscontrare la regolarita' nei riguardi tecnici, nonche' la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilita' nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha, rispettivamente, due revisori tecnici e cinque revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati dal comitato". Il terzo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Dei cinque revisori dei conti, uno e' scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del comitato; uno e' nominato dal Ministro per il tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; uno e' nominato dal Ministro per la marina mercantile tra i funzionari della qualifica anzidetta; uno 6 nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica fra i funzionari della qualifica anzidetta e l'altro e' l'intendente di finanza di Genova".

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;168~art4 · fonte su Normattiva