Il primo comma dell'articolo 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque membri, dei quali uno e' designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti".

Testo vigente dal 30 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;319~art16 · fonte su Normattiva