Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dell'articolo 6- bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dell'articolo 3bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dei decreti del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 e n. 293.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1990 al 1 gennaio 2027
