Art. 2 — Norma transitoria
In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonche' dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge n. 515 del 1993.
Testo vigente dal 18 luglio 1994
