Art. 1 — Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515
Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente: "Art. 20-bis (Regolamenti di attuazione). - 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge". I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 18 luglio 1994
