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I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale provvisorio istituito presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1. Il responsabile della manifestazione e' tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1979 al 25 giugno 2008
