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E' vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 che possa limitare la piena liberta' di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del suddetto divieto comporta la cancellazione dall'elenco speciale provvisorio.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1979 al 25 giugno 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-01-08;8~art5 · fonte su Normattiva