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Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonche' le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, fermo restando in ogni caso il divieto di mediazione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1979 al 25 giugno 2008

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