1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: "e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore" sono soppresse. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172. 2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a cio' preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformita' dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione".
Testo vigente dal 13 agosto 1999
