Misure contro la tratta di persone

Art. 11 — Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia

Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale". Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".

Testo vigente dal 23 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;228~art11 · fonte su Normattiva