Fuori dei casi previsti dai successivi articoli 6 e 7 della presente legge, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari e' dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 32 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati, con esclusione della zavorra fissa, e di lire 16 per chilogrammo sul legname e sui materiali di plastica (resine sintetiche e loro derivati) impiegati.

Testo vigente dal 4 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-31;301~art5 · fonte su Normattiva