Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
- Art. 1 — Disposizioni generali
- Art. 2 — Contributo integrativo per la costruzione di navi
- Art. 3 — Comitato consultivo
- Art. 4 — Ammissione ai benefici per nuove costruzioni
- Art. 5 — Contributo per lavori diversi dalla costruzione
- Art. 6 — Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi
- Art. 7 — Contributo per l'installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori
- Art. 8 — Termini per la presentazione del contratto di commessa, inizio e compimento dei lavori
- Art. 9 — Stanziamenti
- Art. 10
- Art. 11 — Contributo e termini per le costruzioni previste dalla legge 24 luglio 1959, n. 622
- Art. 12 — Disposizioni transitorie