Il Presidente del Consiglio, entro il 30 luglio di ogni anno, presentera' al Parlamento una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, nonche' l'organigramma complessivo ed analitico di ogni singola amministrazione. Congiuntamente il Presidente del Consiglio presentera' l'eventuale disegno di legge per le modifiche da apportare agli organici della pubblica amministrazione e per l'approvazione delle relative tabelle indicando gli impegni di spesa e le relative coperture a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

Testo vigente dal 9 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art30 · fonte su Normattiva