Art. 6 — Programma generale degli interventi e relativi programmi esecutivi
Il programma generale degli interventi da finanziare con le somme di cui al precedente articolo 1, e' approvato, sulla base delle direttive del CIPE e sentite le Regioni direttamente interessate, congiuntamente dai Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' fatto salvo il disposto di cui all'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717. I programmi esecutivi del programma generale sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per la marina mercantile. Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1975, il Ministro per i lavori pubblici presentera' al Parlamento, in allegato alla relazione sulla situazione economica del paese, una relazione sui programmi esecutivi realizzati negli anni precedenti.
Testo vigente dal 23 agosto 1974
