Nelle determinazioni degli organici del personale non insegnante secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, purche' cio' non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.
Testo vigente dal 18 luglio 1984
