Nelle determinazioni degli organici del personale non insegnante secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, purche' cio' non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.

Testo vigente dal 18 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-16;326~art9 · fonte su Normattiva