Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non dovranno essere riproposte le domande gia' presentate, anche se fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.

Testo vigente dal 24 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-01;563~art1 · fonte su Normattiva