Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorita' di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive - provvede normalmente allo scioglimento della societa' cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attivita' o di pendenze attive - puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attivita' e di pendenze attive. Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.
Testo vigente dal 26 agosto 1975
