L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e' sostituito dai seguenti: "Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 24 agosto 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 513/1993

    Questione inammissibile
    31 dicembre 1993

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 2 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-08-01;563~art4 · fonte su Normattiva