L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e' sostituito dai seguenti: "Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 24 agosto 1977
