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Il Ministero della difesa e' tenuto a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo. Il Ministro della difesa emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti disposizioni attuative ed esercita il controllo necessario per assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonche' i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.
Testo in vigore dal 8 maggio 1990 al 9 ottobre 2010
