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Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale puo' affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della predetta legge n. 898/1976 e della presente legge. I geometri, periti edili e periti agrari liberi professionisti sono scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di tribunale. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

Testo in vigore dal 8 maggio 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;104~art7 · fonte del testo