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Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' aggiunto il seguente: "Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa".
Testo in vigore dal 8 maggio 1990 al 9 ottobre 2010
