Con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1 della presente legge potra' essere determinato l'aumento delle tariffe di pedaggio nella misura che risultera' necessaria - in base ai criteri indicati nel secondo comma del citato articolo 1 e tenuto conto dell'ammontare del contributo dello Stato di cui al precedente articolo 4 - per assicurare il conseguimento del pareggio della gestione delle autostrade di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;385~art9 · fonte su Normattiva