Le nuove convenzioni di cui ai precedenti articoli nonche' i relativi allegati, ivi compresi i nuovi progetti di massima aggiornati ed i nuovi piani finanziari, saranno approvate, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, con decreto del Ministro per i lavori pubblici; presidente dell'ANAS, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato. Con lo stesso provvedimento, e nella misura che risultera' necessaria, saranno determinate le tariffe di pedaggio, in relazione agli elementi e dati del nuovo piano finanziario, per conseguire l'equilibrio del medesimo.

Testo vigente dal 1 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-28;287~art7 · fonte su Normattiva