Art. 2
Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, che lo rende pubblico ed esprime anche parere consultivo sulla concessione dei contributi.
Testo vigente dal 17 marzo 1980
