Il primo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:
- a)il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
- b)il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
- c)due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- d)un funzionario del Ministero del tesoro;
- e)quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- f)tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooper- ative della pesca designati dalle associazioni stesse;
- g)due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
- h)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
- i)un rappresentante delle industrie conserviere;
- l)un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre". Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta". Il settimo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione".
Testo vigente dal 27 febbraio 1992
