Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' aggiunto il seguente comma: "Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui ai precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge". AI terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "commi precedenti".

Testo vigente dal 31 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;632~art2 · fonte su Normattiva