Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' sostituito dal seguente: "L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonche' la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente".

Testo vigente dal 31 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;632~art1 · fonte su Normattiva