Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 18 ottobre 1986
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Testo vigente dal 18 ottobre 1986
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1986-10-04;669~art13 · fonte su Normattiva