Nell'allegato D della legge 26 novembre 1973, n. 883: il titolo e' sostituito dal seguente: "Prodotti per cui e' obbligatoria soltanto un'etichettatura o stampigliatura globale"; il numero 12 e' sostituito dal seguente: "12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 39 dell'allegato C (1)"; sono aggiunti i seguenti numeri: "15. Retine per capelli; 16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini; 17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno; 18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unita', il cui peso netto non superi un grammo; 19. Cinghie per tendaggi e veneziane"; e' aggiunta la seguente nota "(1)" a pie' di pagina: "(1) Per tali prodotti venduti a taglio, l'etichettatura globale e' quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici".
Testo vigente dal 18 ottobre 1986
