Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici e' stabilito in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile. Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite e' fissato in anni trenta".

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art1 · fonte su Normattiva