Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici svolgono mansioni di commutazione, accettazione ed informazione telefonica.1 I medesimi svolgono altresi' mansioni di telescriventista, di telefonista presso i centralini interni e le stazioni telefoniche, di addetti ai servizi di sala di commutazione quali casellario, avviamento e ripartizione delle richieste di conversazione, nonche' di addetti con mansioni esecutive ai servizi di contabilita' del traffico telefonico interurbano ed internazionale ed a quelli inerenti alla contabilizzazione presso i centri elettrocontabili.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1968, n. 325

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La L. 12 marzo 1968, n. 325, ha disposto (con l'art.50) che "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono altresi' essere conferite, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le mansioni previste nel primo comma dell'articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, a non piu' di 350 impiegati delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, provvisti dei requisiti di cui al precedente secondo comma."

Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1963 al 23 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 marzo 1968, n. 325

    La L. 12 marzo 1968, n. 325, ha disposto (con l'art.50) che "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono altresi' essere conferite, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le mansioni previste nel primo comma dell'articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, a non piu' di 350 impiegati delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, provvisti dei requisiti di cui al precedente secondo comma."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art17 · fonte del testo